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Anche nel processo sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. trova applicazione la mediazione obbligatoria, non essendo il rito a determinare l’obbligatorietà del procedimento di mediazione, bensì la natura della controversa.

Così ha deciso il Tribunale di Torino nella presente causa, in conformità all’orientamento prevalente in materia.

Nella fattispecie, un condominio, in persona del suo amministratore, procedeva ai sensi degli artt. 702 bis e seguenti c.p.c. nei confronti di due condomini, chiedendo di accertare la mancata demolizione e rimozione delle opere realizzate da questi ultimi all’interno del locale sottotetto del fabbricato e di condannarli alla rimozione del manufatto ripristinando lo status quo ante.

I convenuti si costituivano eccependo, tuttavia, l’improcedibilità della domanda giudiziale per non essere stato esperito il procedimento di mediazione di cui all’art. 5, comma 1-bis D.Lgs. n. 28/2010, comunque necessario nelle controversie in materia di condominio, a prescindere dal rito prescelto.

 

Il giudice ha, pertanto, nella presente ordinanza, conformemente all’orientamento giurisprudenziale ut supra riferito e in accoglimento dell’eccezione della convenuta, assegnato alle parti il termine di legge di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

Per approfondimenti:

(Altalex, 19 maggio 2015. Nota di Giuseppina Mattiello)

 

Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2015/04/14/condominio?utm_source=nl_altalex&utm_medium=referral&utm_content=altalex&utm_campaign=newsletter&TK=NL&iduser=1067776

 

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